Una volta si usava il vecchio metodo di far apporre il timbro postale (foto affrancate e spedite), ovvero scattare foto lasciando in primo piano un quotidiano che rivelasse giorno e anno.

Oggi le nuove tecnologie informatiche rendono più agevole e facile attribuire data certa, anche perché del resto ormai Poste Italiane rifiuta di apporre il proprio Timbro sulla qualunque.

Ebbene il metodo più semplice è quello di rendere documenti e foto in formato informatico, attraverso una semplice scansione, quindi firmare digitalmente questo documento. Certo occorre disporre di un dispositivo di firma digitale, ma ormai tutti gli avvocati, ovvero altri professionisti, se non dei semplici privati, ne dispongono, ed è quindi possibile procedervi.

Con l’apposizione della firma digitale si applica automaticamente anche una “Marca temporale” in grado di imprimere sul documento informatico, data e ora della firma, quindi come una sorta di “timbro” digitale. Data e ora impressi in questo modo, saranno opponibili (si potranno cioè far valere) verso chiunque (il nostro contraddittore in una causa, Pubblica Amministrazione, ecc.).

Sebbene questo sia il metodo più semplice e affidabile da utilizzare, ricordando peraltro che in tal caso la marca temporale impressa avrà comunque un valore temporalmente limitato (20 anni, ovviamente replicabile con altra firma digitale), la Cassazione ha riconosciuto come metodo egualmente efficace, quello di allegare il documento ad una mail certificata (PEC). Ebbene anche in tal caso, considerato il necessario intervento di un Ente certificatore terzo, si è riconosciuta la piena validità della marcatura temporale “impressa” con la trasmissione e consegna della PEC. (Cassazione Ordinanza n. 4251/2019).

Avv. Luciano Riccardelli

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