Si tratta di un argomento da molto tempo dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza, eppure particolarmente attuale, considerato il forte incremento del commercio elettronico che c’è stato negli ultimi anni ed il fatto che, spesso, le transazioni avvengono sulla base del solo scambio di semplici e-mail tra le parti.
Sul punto, evidenzio due recentissime pronunce della Corte di Cassazione. L’ultima (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 14/05/2018 n° 11606) attribuisce alla e-mail tradizionale il valore delle “riproduzioni informatiche” disciplinate dall’art. 2712 del c.c., sicché essa forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale venga prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. Nel caso di specie, un semplice scambio di e-mail, è stato posto a fondamento di un decreto ingiuntivo. Ancor prima però, sempre la Cassazione ( Sent. Corte di Cassazione n.5523/2018), aveva escluso per la semplice e-mail non firmata digitalmente il valore di scrittura privata ex art. 2702 del c.c., del resto in ossequio a quanto previsto dall’art. 21 del CAD (d.lgs 82/2005 e successive modifiche). Secondo questo diverso orientamento della Cassazione quindi, la semplice e-mail non ha il valore probatorio della scrittura privata, tuttavia essa è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs 82/2005, caso per caso, tenuto conto della sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.
Avv. Luciano Riccardelli

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